Equipollenza – Guida sintetica procedimento
Guida procedura per ottenere l’equipollenza dei titoli di studio (aggiornata al novembre 2017)
I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.
L’equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.
Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico.
A chi rivolgersi
Titolo di studio |
Ufficio competente |
Diploma conclusivo dei corsi di studio di 1°grado (licenza elementare e media) |
Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di competenza del luogo di residenza |
Diploma conclusivo dei corsi di studio di 2°grado |
Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale (su territorio nazionale) |
Titoli accademici |
Università degli studi |
Chi può fare domanda (art. 379 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
Per i titoli di studio scolastici (non universitari)
- Cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all’estero;
- cittadini italiani per matrimonio (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297);
- cittadini italiani per naturalizzazione (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297);
- i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
- i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;
- i cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera);
- i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 383 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297).
L’equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno d’età.
Non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza i cittadini extracomunitari.
Come fare (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
Per ottenere l’equipollenza occorre presentare la domanda compilando l’apposito modello a cui vanno allegati i seguenti documenti in originale:
- Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera (vedi allegato 1 nota MIUR 20 aprile 2011, prot. n. 2787), accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza.
Ed i seguenti documenti in originale o copia autentica
- Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea (art.1 Legge 7 febbraio 1990, n. 21);
1A. Se la cittadinanza è stata acquisita per matrimonio (art.1 Legge 7 febbraio 1990, n. 21) occorre un certificato di cittadinanza del paese straniero di origine rilasciato prima della data del matrimonio, certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall’autorità competente del paese d’origine o dall’autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia, certificato di matrimonio.
1B. Se la cittadinanza è stata acquisita per naturalizzazione (art.1 Legge 7 febbraio 1990, n. 21) occorre il decreto di naturalizzazione.
- Dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza indicante
(vedi allegato 1 nota MIUR 20 aprile 2011, prot. n. 2787):
- la posizione giuridica dell’istituto o scuola frequentata all’estero (statale, legalmente riconosciuta o privata,
- con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
- il valore degli studi compiuti all’estero (durata, ordine e grado degli studi a cui il titolo si riferisce, secondo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito);
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell’assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi.
- Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’esenzione dalla prova integrativa di Italiano (vedi allegato 1 nota MIUR 20 aprile 2011, prot. n. 2787):
- attestato di frequenza di corsi di lingua italiana;
- attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico;
- certificazione di prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane che dichiarino l’uso della lingua italiana durante il lavoro.
Per i titoli di istruzione secondaria di II grado occorre anche (vedi allegato 1 nota MIUR 20 aprile 2011, prot. n. 2787):
- programma delle materie rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali tradotto in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del diploma) o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri.
- Curriculum degli studi redatto dall’interessato e distinto per anni scolastici indicante:
- le materie frequentate per lciascuna classe frequentata con esito positivo;
- l’esito favorevole degli esami finali;
- le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio.
- Ogni altro titolo o documento (come sopra specificato per la traduzione del diploma) che il richiedente ritenga utili presentare a prova dei dati del curriculum studi.
Dei documenti allegati deve essere compilato un elenco in duplice copia
(vedi allegato 1 nota MIUR 20 aprile 2011, prot. n. 2787).
Note importanti
L’equipollenza con un diploma italiano di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria Superiore può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studi stranieri dell’istruzione secondaria superiore. I titoli intermedi hanno valore solo ai fini della prosecuzione degli studi.
L’equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati
conseguiti alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.
Non potrà essere richiesta equipollenza per titoli inerenti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.
Ciascun titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria superiore.
Prove integrative
Il dirigente dell’Ufficio V può sottoporre il candidato a delle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C. al D.M. 1 febbraio 1975.
Le prove integrative previste dall’art. 5 della Legge 153/71 possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 3 art. 1 Legge 7 febbraio 1990, n. 21soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi.
Votazione
Il dirigente dell’Ufficio IX esprimerà un giudizio o votazione finale, corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base di giudizi o votazioni riportati nel titolo straniero.
I termini del procedimento per il riconoscimento dell’equipollenza sono fissati dal D.M. del 6 aprile 1995, n 190 in 180 giorni.
Equipollenza Dottorato di Ricerca
La domanda ed i documenti richiesti possono essere inviati per posta a:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio IX
Piazzale Kennedy, 20 – 00144 Roma
Modulistica
- Dichiarazione di copia conforme ODT
- Dichiarazione di copia conforme PDF
- Domanda di equipollenza ODT
- Domanda di equipollenza PDF
Tutti i documenti possono essere inviati, tramite posta elettronica, ad uno dei seguenti indirizzi:
Alla email occorre allegare una copia scannerizzata di un documento di identità valido.
Riconoscimento titoli di studio e delle certificazioni conseguite all’estero
I cittadini appartenenti a Stati membri dell’Unione europea o a Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o alla Confederazione elvetica, in possesso di titoli di studio di scuola secondaria o di certificazioni, possono chiederne la corrispondenza presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.
Legge n. 29 artt.12-13 del 25 gennaio 2006
Nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 e allegati
Nota prot. n. 465 del 27 gennaio 2012
LINK DI INTERESSE