“A seguito delle numerose richieste di equipollenza ricevute dall’UST di Lucca nel corso delle ultime settimane, si precisa quanto segue. La dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio esteri può essere rilasciata nei confronti dei Cittadini comunitari (appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea); oppure dei Cittadini italiani che hanno ricevuto la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione.
L’avvio della procedura d’equipollenza del titolo di studio estero è consigliabile esclusivamente se il richiedente vuole conferire al titolo straniero un valore legale a tutti gli effetti (dunque, parificato al possesso di un titolo italiano).
Detto procedimento consiste in un’analisi dettagliata del percorso di studi, con tre possibili esiti:
- un diniego del riconoscimento;
- un accoglimento condizionato all’integrazione – tramite prove scritte e/o orali – di quelle lacune che separano i programmi esteri da quelli domestici di riferimento;
- un accoglimento incondizionato.
La procedura d’equipollenza comprende la nomina di una Commissione di valutazione apposita, la quale può richiedere delle prove integrative per poter concludere o meno l’istanza d’equipollenza.
Di norma, per il riconoscimento dei titoli di studio scolastici è competente l’Ufficio per l’Ambito territoriale della provincia di residenza. Per il riconoscimento del titolo scolastico estero è essenziale la Dichiarazione di Valore (rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana), requisito sine qua non per poter produrre una valutazione obiettiva del titolo e concludere il relativo procedimento.
Per maggiori informazioni si consulti la pagina dedicata sul sito istituzionale:
Documentazione da allegare alla domanda di equipollenza (in pdf);
Vademecum riconoscimento titoli esteri (in pdf); “